LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da T.M.T.
 Manenti  S.r.l. con sede in Vallemosso, Via Rovella, 1/3, con ricorso
 depositato presso questa segreteria in data  4  agosto  1997  avverso
 avviso di liquidazione del comune di Bioglio.
   Premesso:
     che  il comune di Bioglio notificava in data  30 maggio 1997 alla
 T.M.T. Manenti S.r.l. avvisi di liquidazione con i quali  rettificava
 la dichiarazione Iciap relativa agli anni 1994-1995-1996 afferente un
 insediamento  produttivo  sito in arte nel territorio di Bioglio e in
 parte nel comune di Vallemosso;
     che con il suddetto avviso di liquidazione veniva assoggettata ad
 imposta la porzione di insediamento ricadente nel comune  di  Bioglio
 tassandola  come  attivita' a se stante e autonoma, senza tener conto
 del fatto che essa era strettamente correlata ed interdipendente  con
 la porzione di insediamento insistente nel comune di Vallemosso;
     che il reddito rodotto dalla T.M.T. Manenti S.r.l. e unico e dato
 dall'attivita   dell'azienda   nel   suo   insieme,  ne  puo'  essere
 discriminato;
     che  per  i meccanismi di calcolo dell'Iciap applicati dal comune
 di Bioglio, si venfica di fatto una duplicazione  d'imposta  rispetto
 al caso di uno stesso insediamento insistente su un unico comune.
    Infatti  il  comma  5  dell'art.  1 del d.-l. 30 dicembre 1988, n.
 549, convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile  1989,  n.  144
 prevede  "se  lo stesso soggetto passivo esercita attivita' in locali
 diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi
 produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta "e'
 dovuta in misura unica" a ciascun  comune  sul  cui  territorio  sono
 ubicati  detti  insediamenti, sulla base della superficie complessiva
 compresa nel territorio di ogni comune ...";
     che avverso i suddetti avvisi di liquidazione  proponeva  ricorso
 la  T.M.T.  Manenti  S.r.l.  chiedendone  l'annullamento e sollevando
 inoltre la violazione del principio di capacita' contributiva ex art.
 53 della Costituzione.
   Osserva in diritto:
     che il dettato del comma 5 dell'art.  1  del  d.-l.  30  dicembre
 1988,  n. 549 convertito con modifiche nella legge 24 aprile 1989, n.
 144, appare in contrasto con l'art. 3 e  53  della  Costituzione,  in
 quanto  l'applicazione  di  tale norma crea disparita' di trattamento
 tra insediamenti della stessa tipologia ricadenti su un unico  comune
 rispetto  a  quelli ricadenti su due o piu' comuni, verificandosi nel
 caso specifico un raddoppio dell'imposta.